Lo scarcerato ha diritto alla Naspi
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 396, depositata il 5 gennaio 2024, ha affermato che il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi, sicché la cessazione del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria tale da determinare il diritto all'assegno di disoccupazione.
Con la riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975 ha avuto luogo la completa equiparazione del lavoro intramurario (o carcerario) al lavoro subordinato.
Pertanto, secondo la Corte, la scarcerazione, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro intramurario, esula dalla discrezionalità del lavoratore carcerato,e determina l'ipotesi di perdita involontaria dell'occupazione, facendo così scaturire il diritto al percepimento della NASPI.
Articolo a cura dell'Avvocato Giuseppe Mossuto