Assegno Unico 2023 - Stop Domande Di Rinnovo
L’INPS, con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, comunica che dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.
COSA E QUANDO COMUNICARE IN PRATICA?
-Se si è presentata domanda di AU nel 2022 ed entro 02/2023 e tale domanda è accolta non si deve ripresentare una nuova domanda;
-I richiedenti dovranno invece comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa;
-se non si è presentata nessuna domanda di AU entro il 28/02/2023 o la domanda presentata non risulta accolta bisogna presentare domanda di Au per il 2023
RESTA OBBLIGATORIO IL RINNOVO DELL’ISEE:
Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ISEE.
In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.
COME SI PRESENTA LA DOMADA?
Le domande possono essere presentate tramite:
-servizio online;
-Contact center;
-patronati o intermediari abilitati;
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE:
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesi
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