Busta paga di gennaio 2022 tra novita’ e conferme
La legge di Bilancio 2022 interviene in materia di cuneo fiscale in busta paga con l’obbiettivo di ridurlo.
Vediamo le principali novità in vigore dal 01/01/2022:
RIMODULAZIONE DEGLI SCAGLIONI DELL’IMPOSTA E MODIFICA DELLE ALIQUOTE
Dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni da cinque scendono a quattro a cui si applicheranno le seguenti aliquote:
- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
MODIFICA CALCOLO DELLE DETRAZIONI DI LAVORO PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Per i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 ed assimilato del TUIR, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
-previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI 1200 EURO (EX BONUS RENZI)
Dal 2022 il limite reddituale che dà diritto al trattamento integrativo scende da 28.000 euro annui scende a 15.000 euro.
Il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto anche se il reddito complessivo supera tale limite ma comunque fino ad un massimo di 28.000 euro, ma a condizione che la somma delle detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda. Le detrazioni da considerare sono le seguenti:
-per i carichi di famiglia
- di lavoro dipendente
- per gli oneri classici (spese sanitarie, interessi mutuo e altre detrazioni) scaricati solitamente in 730.
Per chi ha un reddito tra i 15 mila e 28 mila euro il trattamento integrativo non sarà tuttavia riconosciuto in misura “piena” pari a 1.200 euro netti annui (come avviene per chi ha un reddito complessivo fino a 15 mila euro) ma sarà “determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda”.
Vista il nuovo limite, è consigliabile per i redditi superiori a 15000 euro e fino a 28000 euro, recuperare l’eventuale bonus spettante con autonoma dichiarazione dei redditi. NB: Tale opzione dovrà essere esercitata con autocertificazione del dipendente compilando l’apposita modulistica fornita dallo studio.
ABROGAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE
Viene abrogata l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 3/2020, per redditi di lavoro dipendente e assimilati in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.