Il tempo tuta quando è etorodiretto

Con l'ordinanza n.15763/2021, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema del riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e nel dismettere gli abiti da lavoro e gli altri dispositivi di protezione individuale.

Relativamente alla onerosità del cosiddetto tempo tuta, la Corte ribadisce l'orientamento ad oggi maggioritario per cui :"Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo".

Ha ritenuto, quindi corretta l'impostazione data dal giudice in sede di appello secondo la quale non sarebbe stata fornita prova che la società datrice imponesse ai lavoratori regole direttive circa le modalità, i tempi e i luoghi della vestizione/svestizione.

Ha concluso, infine rigettando il ricorso presentato dai lavoratori e confermando la pronuncia resa dalla Corte di Appello.

 

Articolo a cura dell' Avvocato Mossuto Giuseppe

 

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