Il Periodo di prova: istruzioni per l’uso

 

Devo assumere il lavoratore che ha terminato la prova!

Il lavoratore che ho tenuto in prova non mi piace, lo mando via tanto il contratto non è partito!

Anche se ho un contratto full-time in regola vado a fare la prova da un’altra azienda tanto è una prova!

Queste sono le frasi più ricorrenti che si sentono da datori di lavoro e lavorati che ignorano il corretto funzionamento del periodo di prova nel contratto di lavoro.

Cerchiamo di fare chiarezza su quali sono le regole che disciplinano il periodo di prova e capire come, questo “sconosciuto periodo di prova”, non è estraneo al rapporto di lavoro ma ne è parte integrante.

Che cosa è il periodo di prova?

il periodo di prova è un periodo di lavoro in cui sia lavoratore che datore di lavoro hanno la possibilità di verificare il contratto di lavoro sottoscritto e decidere se proseguire o meno nello stesso.

Il datore di lavoro può verificare le capacità professionali del dipendente e la sua idoneità a svolgere la mansione assegnata. Il lavoratore può verificare le condizioni di lavoro e il suo interesse personale a proseguire nel contratto.

Durante il periodo di prova, entrambe le parti, possono recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso.

Caratteristiche del periodo di prova a pena di nullità dello stesso:

-deve essere stipulato in forma scritta;

-deve essere sottoscritto dalle parti in data antecedente o contestuale all’inizio della prestazione lavorativa;

-deve essere realmente eseguito;

-deve essere accompagnato da una specifica indicazioni delle mansioni affidate al dipendente per cui si effettua la prova stessa;

-deve essere retribuito;

Qualora manchi uno degli elementi sopra riportati il patto di prova può essere considerato nullo, con la conseguenza, che il rapporto di lavoro si considera stipulato a tempo indeterminato fin dall’inizio, anche se a tempo determinato, nel caso in cui il dipendente voglia far valere i suoi diritti.

Il periodo di prova deve essere quindi necessariamente svolto all’interno di un’assunzione formalizzata e cioè denunciata presso il centro per l’impego in modalità telematica. in caso contrario, si tratterà di periodo di prova svolto durante lavoro in nero che non avrà alcuna efficacia.

Si ricorda inoltre che se il lavoratore ha svolto precedente lavoro in nero e poi viene assunto, il periodo di prova, anche se formalizzato con tutti gli elementi di legge, sarà nullo. 

Reale esecuzione del periodo di prova:

Anche se un’interpretazione letterale, della definizione del periodo di prova, fa pensare che il datore di lavoro possa liberamente recedere durante l’esecuzione dello stesso, vi sono dei limiti a tale libertà imposti dalla giurisprudenza che se non rispettati possono rendere il licenziamento illegittimo.

In linea generale si dice che Il periodo di prova deve essere realmente eseguito. Questa ampia definizione sta a significare che il lavoratore deve essere messo in grado di far vedere le sue capacità lavorative e nel dettaglio:

-effettiva attribuzione delle mansioni per cui è stato messo in prova: al lavoratore deve essere permesso di effettuare le mansioni per cui è stato assunto e sta eseguendo la prova e non devono essere assegnate mansioni diverse da quelle dettagliate nella lettera di assunzione;

- accettabile lasso temporale di durata della prova prima del recesso: al lavoratore deve essere permesso di far vedere le sue capacità lavorative, in un lasso temporale sufficiente, rispetto la durata effettiva del periodo di prova. Se ad esempio è stato assunto un dipendente, il cui contratto scritto prevede 3 mesi di prova, il recesso del datore di lavoro dopo 15 giorni, per mancato superamento del periodo di prova, potrà considerarsi illegittimo, se il lavoratore dimostra di non aver avuto tempo di dimostrare le sue capacità rispetto la mansione assegnata. 

Periodo di prova quanto dura?

La durata del periodo di prova può essere stabilita dalle parti senza mai eccedere quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e in ogni caso non deve superare i 6 mesi.

Importante anche verificare e formalizzare per iscritto se la durata del periodo di prova è espressa in giorni di calendario o di lavoro effettivo.

Periodo di prova e tempo determinato:

Anche nei contratti a tempo determinato è lecito inserire un patto di prova purché, la durata dello stesso, sia riproporzionato rispetto alla durata del rapporto di lavoro. Molti Ccnl disciplinato direttamente tale aspetto stabilendo la durata del periodo di prova in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

In caso di più contratti a tempo determinato o di trasformazioni a tempo indeterminato, a parità di mansioni e livello concessi, non si potrà replicare il periodo di prova una volta che si è già esaurito nel primo contratto a termine.

Periodo di prova nel part-time:

in caso di contratto part-time, secondo il principio di non discriminazione per i lavoratori a tempo parziale, e purché si rispettino i requisiti di legge per la sua validità, il patto di prova è ammesso in queste modalità:

-part-time orizzontale: la durata è la stessa per il contratto a tempo pieno

-part-time verticale spesso viene riproporzionata la durata o considerati i soli giorni effettivamente lavorati

In entrambe i casi la regola è sempre la stessa: consultare come disciplina l’argomento il Ccnl di applicazione.

 

Fondamentale quindi capire la funzione del periodo di prova e non dimenticare le regole base che lo disciplinano. Si eviteranno spiacevoli sorprese e il lavoratore vedrà i suoi diritti tutelati!

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
Dott.ssa De Marzi Romina

SEDE

Via Variante di Cancelliera, 2
00072 Ariccia (RM)

Collaboration with
Designed by Dots Web Agency